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Il Ministero del Lavoro ha illustrato il 23 luglio 2024 alle parti sociali la versione finale del Decreto Ministeriale applicativo della patente a crediti (SCARICA QUI IL PROVVEDIMENTO) a far data dal 1° ottobre 2024 per i cantieri dell’edilizia.
Dopo la pubblicazione del DM, Ministero del Lavoro e l’Ispettorato del Lavoro emaneranno uno o più decreti per definire le modalità operative di presentazione della domanda nella piattaforma digitale di prossima attivazione, i contenuti informativi della patente, i criteri per l’attribuzione di crediti aggiuntivi, e le modalità di recupero dei crediti decurtati.
CHE COSA È LA PATENTE A CREDITI
- Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in “cantieri temporanei e mobili” dovranno essere in possesso di una “patente a crediti (o a punti) per la sicurezza”.
- A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024).
- Arriva l’obbligatorietà, e non la sola possibilità, della sospensione (fino a 12 mesi) della patente a crediti in caso di infortunio mortale per “colpa grave”
- Rilascio digitale: la patente sarà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in formato digitale.
- Punteggio iniziale: ogni patente partirà con un punteggio di 30 crediti.
- Non sarà consentito operare con meno di 15 crediti, a meno che i lavori eseguiti superino il 30% del valore del contratto in corso.
- Decurtazione dei crediti: i crediti verranno ridotti in caso di provvedimenti definitivi, come sentenze o sanzioni amministrative, emanati nei confronti di datori di lavoro, dirigenti, preposti o lavoratori autonomi.
- Sospensione della patente: Arriva l’obbligatorietà da parte dell’Ispettorato del Lavoro, e non la sola possibilità, della sospensione (fino a 12 mesi) della patente a crediti in caso di infortunio mortale per “colpa grave”.
I DOCUMENTI RICHIESTI PER L’OTTENIMENTO DELLA PATENTE
Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono tenuti a presentare domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro con attestazione del possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c, possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
COME AVVERRÀ L’AUTOCERTIFICAZIONE
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
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