UPI SERVIZI TI AIUTA A OTTENERE LA PATENTE A CREDITI

DAL PRIMO OTTOBRE OBBLIGATORIA PER OPERARE NEI CANTIERI

NON PERDERE TEMPO E FAI FIN DA ORA UN CHECK-UP DELLA TUA SICUREZZA

COMPILA QUI IL QUESTIONARIO E VERIFICA SE I TUOI ADEMPIMENTI SONO IN REGOLA

0331 / 1731000 

SICUREZZA@UPISERVIZI.IT

Il Ministero del Lavoro ha illustrato il 23 luglio 2024 alle parti sociali la versione finale del Decreto Ministeriale applicativo della patente a crediti (SCARICA QUI IL PROVVEDIMENTO) a far data dal 1° ottobre 2024 per i cantieri dell’edilizia.

Dopo la pubblicazione del DM, Ministero del Lavoro e l’Ispettorato del Lavoro emaneranno uno o più decreti per definire le modalità operative di presentazione della domanda nella piattaforma digitale di prossima attivazione, i contenuti informativi della patente, i criteri per l’attribuzione di crediti aggiuntivi, e le modalità di recupero dei crediti decurtati.

CHE COSA È LA PATENTE A CREDITI

  • Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in “cantieri temporanei e mobili” dovranno essere in possesso di una “patente a crediti (o a punti) per la sicurezza”.
  • A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024).
  • Arriva l’obbligatorietà, e non la sola possibilità, della sospensione (fino a 12 mesi) della patente a crediti in caso di infortunio mortale per “colpa grave”
  • Rilascio digitale: la patente sarà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in formato digitale.
  • Punteggio iniziale: ogni patente partirà con un punteggio di 30 crediti.
  • Non sarà consentito operare con meno di 15 crediti, a meno che i lavori eseguiti superino il 30% del valore del contratto in corso.
  • Decurtazione dei crediti: i crediti verranno ridotti in caso di provvedimenti definitivi, come sentenze o sanzioni amministrative, emanati nei confronti di datori di lavoro, dirigenti, preposti o lavoratori autonomi.
  • Sospensione della patente: Arriva l’obbligatorietà da parte dell’Ispettorato del Lavoro, e non la sola possibilità, della sospensione (fino a 12 mesi) della patente a crediti in caso di infortunio mortale per “colpa grave”.

I DOCUMENTI RICHIESTI PER L’OTTENIMENTO DELLA PATENTE

Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono tenuti a presentare domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro con attestazione del possesso dei seguenti requisiti:

a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c, possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

COME AVVERRÀ L’AUTOCERTIFICAZIONE

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Categories:

Tags:

Comments are closed